Art. 3.

      1. Dopo il secondo comma dell'articolo 119 della Costituzione è inserito il seguente:

      «Per consentire alle Province autonome di svolgere adeguatamente le competenze di legislazione e di amministrazione nelle materie attribuite dallo statuto di autonomia, una quota del gettito fiscale prodotto nel territorio provinciale, non inferiore al 60 per cento del gettito di tutti i tributi, con esclusione delle imposte destinate al finanziamento dell'Unione europea, è attribuita a ciascuna delle Province stesse».

 

Pag. 5